La Legge n. 50 del 2026 ha introdotto una delle novità più rilevanti degli ultimi anni per le imprese del settore estetico: la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo in caso di assenza del responsabile tecnico titolare.
L’obiettivo della norma è chiaro: consentire ai centri estetici di affrontare situazioni di temporaneo impedimento senza dover interrompere l’attività, garantendo al tempo stesso la presenza di una figura responsabile durante lo svolgimento delle prestazioni. Tuttavia, la formulazione della disposizione ha aperto un dibattito interpretativo tra le principali associazioni di categoria.
Cosa prevede la nuova norma
La Legge n. 1/1990 continua a stabilire che ogni sede in cui viene esercitata l’attività di estetista debba avere un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente in possesso della qualificazione professionale, la cui presenza deve essere garantita durante lo svolgimento dell’attività.
La Legge n. 50/2026 introduce ora la possibilità di designare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo massimo di trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni in presenza di comprovati motivi di salute.
La figura sostitutiva può essere individuata tra un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore con almeno tre anni di esperienza professionale nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione. La nomina deve essere tempestivamente comunicata al SUAP e alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Il punto che divide: serve anche la qualifica professionale?
La questione interpretativa nasce dall’espressione contenuta nella norma secondo cui il responsabile tecnico temporaneo è designato “ai sensi del primo periodo” dell’articolo 3. Proprio questo richiamo ha dato origine a due diverse letture.
L’interpretazione di Confestetica
Secondo Confestetica, il richiamo al primo periodo dell’articolo 3 comporta che restino validi anche i requisiti previsti per il responsabile tecnico ordinario.
Di conseguenza, il responsabile tecnico temporaneo dovrebbe possedere:
- la qualificazione professionale prevista dalla Legge n. 1/1990;
- almeno tre anni di esperienza professionale nel settore.
In questa lettura, il requisito dell’esperienza non sostituisce la qualifica, ma si aggiunge ad essa. L’associazione ritiene che questa interpretazione sia coerente con la finalità della normativa: garantire elevati standard di professionalità e impedire che la nuova figura possa diventare uno strumento per attribuire, sia pure temporaneamente, responsabilità tecniche a soggetti non qualificati.
L’interpretazione di CNA
Diversa è invece la posizione di CNA, che legge la norma come una disposizione speciale destinata proprio a gestire situazioni eccezionali.
Secondo questa interpretazione, il requisito dei tre anni di esperienza rappresenterebbe un’alternativa alla qualifica professionale limitatamente all’incarico temporaneo.
L’intento del legislatore sarebbe quello di consentire alle imprese di superare periodi di temporaneo impedimento del responsabile tecnico – ad esempio per motivi di salute o esigenze personali – evitando la sospensione dell’attività e garantendo comunque la presenza di una persona con un’adeguata esperienza professionale, a tutela dei clienti.
In attesa di chiarimenti ufficiali
Ad oggi la formulazione della norma consente entrambe le letture e non risultano ancora chiarimenti ufficiali che risolvano definitivamente il dubbio interpretativo.
Per questo motivo è auspicabile un intervento del Ministero competente o indicazioni applicative condivise che consentano alle imprese e agli enti preposti ai controlli di operare secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
Nel frattempo, i centri estetici che dovessero trovarsi nella necessità di nominare un responsabile tecnico temporaneo sono invitati a verificare con attenzione l’orientamento adottato dalla propria Regione e dagli uffici competenti, così da evitare contestazioni in sede amministrativa.
La nuova figura del responsabile tecnico temporaneo rappresenta senza dubbio un’importante opportunità per assicurare continuità all’attività d’impresa. Affinché possa esprimere appieno le sue potenzialità, sarà però fondamentale che il quadro interpretativo venga definito in modo chiaro e uniforme, offrendo alle imprese la certezza giuridica necessaria per applicare correttamente la nuova disciplina.