Negli ultimi anni il needling (più comunemente conosciuto come microneedling) è diventato uno dei trattamenti più chiacchierati in estetica avanzata. Tuttavia, dietro questa tendenza si nasconde un tema normativo complesso e, ad oggi, ancora irrisolto.
La normativa di riferimento per le apparecchiature utilizzabili nel settore estetico è il Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, che elenca in allegato le apparecchiature autorizzate e le relative schede tecnico-informative.
Tra queste troviamo il dermografo per micropigmentazione, spesso presentato dalle aziende come “assimilabile” al microneedling.
Ma è davvero così?
Cosa dice la legge
La Scheda tecnico-informativa n. 23 del Decreto 206/2015 definisce il dermografo come un’apparecchiatura destinata esclusivamente alla veicolazione di pigmenti nella cute, finalizzata a trattamenti di micropigmentazione o trucco permanente.
Non vi è alcun riferimento alla veicolazione di principi attivi cosmetici o funzionali, né a trattamenti che implichino la stimolazione tissutale tipica del microneedling.
In altre parole, l’uso del dermografo per introdurre sieri o sostanze attive nella pelle non è previsto dalla normativa che disciplina l’attività dell’estetista.
Un vuoto normativo che pesa sul settore
Oggi molti dispositivi di microneedling vengono commercializzati come “idonei all’uso estetico”, ma di fatto non rientrano in alcuna scheda del Decreto 206/2015.
Alcune aziende sostengono che, poiché l’apparecchio ha marcatura CE e un certificato di conformità, possa essere impiegato liberamente anche nei centri estetici.
In realtà, il certificato di conformità CE attesta la sicurezza elettrica e meccanica del dispositivo, ma non specifica né autorizza l’uso estetico o medico, né chiarisce la tipologia di sostanze veicolate (pigmenti o principi attivi).
Questo significa che, in caso di controllo o di contestazione, la responsabilità ricade sull’operatore e sul titolare del centro estetico, che potrebbero trovarsi accusati di esercizio abusivo della professione medica se il trattamento viene considerato atto sanitario. Spetterà quindi a loro l’onere di dimostrare in un eventuale procedimento giudiziario che in effetti il microneedling è un trattamento di natura estetica e dunque realizzabile dall’estetista.
Chi può utilizzare oggi il microneedling
Alla luce della normativa vigente, l’estetista, può utilizzare in assoluta sicurezza il dermografo esclusivamente per la dermopigmentazione, come previsto dalla scheda n. 23 del decreto.
Il microneedling rappresenta una tecnologia con enormi potenzialità per la pelle e risultati visibili nel ringiovanimento cutaneo, ma la sua regolamentazione in estetica è ancora oggetto di interpretazione, poiché le schede tecniche che elencano gli apparecchi utilizzabili in estetica sono rimaste ferme al 2015. È assolutamente necessario, dunque, un aggiornamento dell’elenco delle apparecchiature riconosciute, in linea con l’evoluzione tecnologica e la crescente richiesta del mercato.
Per questo motivo, è fondamentale che le associazioni professionali di categoria e tutti gli stakeholder del settore si facciano portavoce presso le istituzioni dell’urgente necessità di aggiornare il DM 206/2015, affinché l’estetista possa operare con strumenti innovativi in un quadro di piena legalità e sicurezza.
Conclusione
Fino a quando la normativa non verrà aggiornata, la prudenza a nostro avviso è l’unica scelta possibile:
- non basta la parola del rappresentante;
- non basta il certificato di conformità;
- non basta che l’apparecchio sia diffuso sul mercato.
Serve una chiara cornice legale che distingua ciò che è estetico da ciò che è medico. Solo così l’estetista potrà lavorare con serenità e tutelare la propria professionalità, senza rischiare di imbattersi in procedimenti giudiziari che compromettano la sua serenità e la salute finanziaria del suo centro.
