Con la Legge di Bilancio 2026 cambia in modo concreto il quadro degli adempimenti ambientali per molte attività dell’estetica professionale e del benessere. La modifica all’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 introduce un punto fermo: per i soggetti che rientrano nelle semplificazioni già previste dall’art. 190 (commi 5 e 6), come i centri estetici, l’iscrizione al RENTRI non è più obbligatoria. Un cambiamento rilevante, soprattutto se confrontato con quanto era avvenuto lo scorso anno.
Cosa cambia rispetto al 2025
Nel corso del 2025 l’avvio del RENTRI aveva esteso l’obbligo di iscrizione anche a molte piccole imprese del benessere, con nuovi costi e una maggiore complessità nella gestione amministrativa e digitale dei rifiuti.
Dal 2026, per numerose attività del comparto estetico:
- viene meno l’obbligo di iscrizione formale al RENTRI;
- restano valide le semplificazioni già previste dalla normativa ambientale, comprese quelle applicabili ad alcune attività del benessere identificate da specifici codici ATECO (96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), anche in presenza di rifiuti pericolosi.
Il risparmio non solo economico
L’esclusione dall’iscrizione comporta un risparmio diretto sui costi di adesione e gestione del sistema, che per una piccola impresa potevano incidere per diverse centinaia di euro all’anno, considerando contributi, adeguamenti organizzativi e oneri operativi.
In generale si tratta comunque di un alleggerimento amministrativo che rende il sistema più proporzionato alla reale dimensione delle imprese del settore, senza ridurre le responsabilità ambientali.
Cosa è ancora in evoluzione
Un tema ancora oggetto di chiarimenti riguarda la gestione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) nella sua progressiva evoluzione verso il formato digitale, prevista nell’ambito del RENTRI.
Come ricordato da CNA Benessere:
- fino al 13 febbraio 2026 la compilazione del FIR avviene secondo le modalità attualmente in uso;
- dal 13 febbraio 2026, salvo eventuali proroghe, è prevista l’entrata in vigore del nuovo modello di FIR digitale;
- l’obbligo di conservazione del FIR per almeno tre anni resta valido, indipendentemente dal formato.
Si conferma inoltre che le imprese del benessere sono:
- esonerate dalla tenuta dei registri di carico e scarico;
- esonerate dalla presentazione del MUD e che tali adempimenti sono sostituiti dalla conservazione ordinata e cronologica dei FIR.
Il 2026 segna quindi un riequilibrio normativo: meno burocrazia formale, maggiore attenzione alla corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti, in un quadro ancora in fase di assestamento operativo. Rimane il fatto che la gestione di un centro estetico è sicuramente complessa e non sempre le figure del commercialista e del consulente del lavoro sono sufficienti a far sentire “seguita” un’imprenditrice del settore della bellezza.
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